MEDIAZIONE MEDIA-LAW

Codice etico per mediatori

I. Finalità

Il Codice Etico esprime i principi fondamentali cui i Mediatori devono improntare la propria opera al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di mediazione secondo i valori etici e deontologici sui quali l’Organismo fonda la propria attività. A tal fine i mediatori devono sempre tener presente che la procedura di mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti e che la funzione del mediatore, in qualità di soggetto terzo ed imparziale, è quella di agevolare le parti nell’individuazione della soluzione della lite, avendo preminente cura ed attenzione di facilitare la comunicazione tra le parti, al fine di far emergere i comuni interessi sottesi alla lite. Al mediatore è richiesta adeguata ed aggiornata formazione, anche in tecniche di comunicazione e di composizione dei conflitti. E’ dovere del Mediatore rifiutare la nomina nel caso in cui ritenga di non avere idonea qualificazione per la lite che è chiamato a mediare. Il presente Codice Etico è applicabile nel rispetto della dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e della legge in generale. Media Law s.r.l. richiede ai propri mediatori di informare tempestivamente e per iscritto il responsabile dell’Organismo, qualora durante la procedura insorgano problematiche di natura etico-deontologico, in contrasto con i principi adottati nel presente Codice Etico.

II. Raccomandazioni generali

Il mediatore deve, prima di iniziare la sessione di mediazione, sincerarsi che le parti siano state compiutamente informate sul suo ruolo e sulla natura e sullo scopo del procedimento; deve altresì assicurarsi che ciascuna Parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità e senza condizionamenti costrizioni, pena la sospensione immediata della procedura. La procedura di mediazione deve esser gestita dal mediatore in conformità ai principi di volontarietà, riservatezza, speditezza ed informalità. Qualora si tratti di mediazione delegata dal Giudice, il mediatore dovrà verificare l’effettiva volontà delle parti di voler procedere con il tentativo di mediazione, specificando ancora una volta le finalità dell’istituto e le modalità di svolgimento della procedura. Anteriormente all’inizio della prima sessione di mediazione, il mediatore dovrà prendere visione, oltre che della domanda di mediazione anche dei documenti e di eventuali memorie presentate dalle parti.

III. Principio di riservatezza

Il mediatore, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà attenersi alla massima riservatezza e tratterà confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti, avendo cura di non rivelarne il contenuto sia all’esterno sia all’altra parte, ove non vi sia espresso consenso scritto.

In particolare, il mediatore non potrà divulgare notizie inerenti a:

  • svolgimento della mediazione;
  • dati anagrafici della parte istante e della parte aderente;
  • l’oggetto della procedura;
  • tutte le informazioni e notizie rese oralmente o per iscritto dalle parti o dai loro consulenti e /o difensori, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l’accordo e l’eventuale proposta.

Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza solo nei casi in cui:

  • le parti lo autorizzino per iscritto alla divulgazione;
  • la divulgazione è imposta dalla Legge;
  • informazioni, che se tenute riservate, comportino serio rischio di grave danno per l’incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi; nel qual caso sarà suo preciso onere e dovere consultarsi con il Responsabile dell’organismo per concordare la successiva condotta da adottare.

Le comunicazioni con le parti dovranno essere confidenziali.

IV. Principio di Imparzialità

Il mediatore dovrà essere terzo ed imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà e terzietà, astenendosi dall’esprimere giudizi e/o consigli che possano influenzare l’una o l’altra parte. Pertanto, se nel corso della procedura di mediazione o anche all’esito della stessa, dovesse verificarsi una situazione che implichi un coinvolgimento personale del mediatore, o di suoi stretti parenti e/o soci o collaboratori e comunque in tutti quei casi ove sia ravvisabile un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale, futuro o attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), il Mediatore dovrà immediatamente renderni edotti, per iscritto, sia le parti sia il Responsabile dell’organismo. In tal caso, la procedura dovrà esser assegnata ad altro mediatore, scelto di comune accordo tra le parti ovvero designato dal Responsabile dell’0rganismo.

V. Principio di volontarietà dell’Accordo e di autodeterminazione delle parti

Il mediatore dovrà essere terzo ed imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà e terzietà, astenendosi dall’esprimere giudizi e/o consigli che possano influenzare l’una o l’altra parte. Pertanto, se nel corso della procedura di mediazione o anche all’esito della stessa, dovesse verificarsi una situazione che implichi un coinvolgimento personale del mediatore, o di suoi stretti parenti e/o soci o collaboratori e comunque in tutti quei casi ove sia ravvisabile un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale, futuro o attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), il Mediatore dovrà immediatamente renderni edotti, per iscritto, sia le parti sia il Responsabile dell’organismo. In tal caso, la procedura dovrà esser assegnata ad altro mediatore, scelto di comune accordo tra le parti ovvero designato dal Responsabile dell’0rganismo.

VI. Revoca/Recesso del Mediatore

Il mediatore può esser revocato dall’Responsabile dell’Organismo in tali seguenti tassativi casi:

  • ove sussistano profili di incompatibilità sopraggiunti e/o non conosciuti prima dell’accettazione dell’incarico;
  • ove vi sia violazione delle norme del Codice Etico;
  • ove vi sia violazione del Regolamento dell’Organismo e della normativa statale in materia di mediazione;
  • per sopravvenuta incapacità fisica o mentale del mediatore che lo renda inabile allo svolgimento dell’incarico;
  • ove sussista o sopravvenga conflitto di interessi con una o più parti;
  • ove sussista il grave sospetto che la procedura di mediazione sia utilizzata per raggiungere accordi contra legem.

Il mediatore potrà, in ogni momento, recedere dall’incarico, dichiarando sospesa la procedura di mediazione nei casi in cui accerti che:

  • una o più Parti stiano strumentalizzando la procedura al fine di raggiungere accordi contra legem o al solo fine di recare pregiudizio ai diritti dell’altra parte.

VII. Epilogo

Il mediatore in sede di accettazione e sottoscrizione dell’incarico deve dare atto di esser a conoscenza dei principi contenuti nel presente Codice Etico ed in eventuali successive versioni aggiornate e/o modificate e si deve impegnare al rispetto degli stessi.

Il mediatore che non aderisca al presente Codice Etico non potrà ricevere incarichi di mediazione.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.